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Nuove disposizioni in materia di manifestazioni temporanee

Con D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011 la Regione Piemonte ha introdotto nuove procedure per l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, fiere, sagre, ecc.

(accedi alla modulistica per prelevare i modelli opportuni)

In ottemperanza alla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare nonché alla Legge n. 122/2010 ed al D.P.R. n. 160/2010, la precedente Notifica è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la Regione Piemonte ha predisposto due modelli distinti in base al tipo di attività temporanea svolta:

1. S.C.I.A. di tipo A: da utilizzarsi in caso di somministrazione di bevande, preparazione e somministrazione di panini ed alimenti semplici, con esclusione di superalcolici
2. S.C.I.A. di tipo B: da utilizzarsi per la preparazione – somministrazione di pasti

Permane l’obbligo di dotarsi del Manuale H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) che rappresenta l’insieme di tutte le misure da adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari.

Tutta la documentazione dovrà pervenire in triplice copia tassativamente entro 10 giorni dall’inizio della manifestazione, compresa la ricevuta del versamento di Euro 36,00 (trentasei/00) da effettuarsi con bollettino postale.

 

 

 

 

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